UE: VIA LIBERA AL NUOVO REGOLAMENTO SULLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il Consiglio dei Ministri dell’Ue ha formalmente adottato il regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. L’adozione fa seguito all’accordo politico raggiunto lo scorso 20 giugno tra le tre istituzioni europee – Consiglio, Parlamento e Commissione (il cosiddetto “trilogo”) – e al voto favorevole del Parlamento europeo del 13 settembre 2012.

Il nuovo regolamento, che abrogherà la normativa precedente (Reg. Ce 509 e 510 del 2006), è il risultato di un lungo dibattito iniziato da alcuni anni e che ha visto come tappe fondamentali la pubblicazione del “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli” nel 2008 e la “Comunicazione al Parlamento Europeo e al consiglio sulla politica di qualità dei prodotti agricoli” nel 2009. A questi documenti hanno fatto seguito anche vari studi di impatto della Commissione. Ecco i punti di maggior interesse della nuova disciplina riassunti nel sito della Coldiretti.

 

Indicazioni facoltative di qualità.

Una delle principali novità di questo nuovo regolamento è l’introduzione di una “base giuridica” per la creazione di nuovi termini di qualità facoltativi “orizzontali”, quali ad esempio “prodotto di montagna”, “Prodotto dell’agricoltura delle isole”, “Prodotto locale”. Questi potranno essere regolamentati attraverso l’adozione di atti delegati. Allo stesso modo, anche la modifica degli attuali termini di qualità facoltativi potrà essere fatta tramite atti delegati.

 

Prodotti di montagna.

Viene istituita l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, rispetto alla quale le materie prime e i mangimi per gli animali d’allevamento dovranno provenire essenzialmente dalle aree di montagna e, in caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione dovrà aver luogo in tali aree. La Commissione potrà disciplinare, attraverso atti delegati, eventuali deroghe affinché il processo di trasformazione possa avvenire in aree diverse da quelle di montagna, così come il caso in cui da queste provengano le materie prime o i mangimi.

 

Indicazione prodotti delle isole.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità, la Commissione europea dovrà condurre uno studio sull’opportunità di creare una nuova indicazioni di qualità facoltative, denominata “Prodotto dell’agricoltura delle isole”.

 

Prodotti locali e vendita diretta.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità, la Commissione europea dovrà condurre uno studio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura per l’agricoltura locale e la vendita diretta, per assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale.

 

Dop e Igp – “marchi d’area”.

Il regolamento prevede la possibilità di indicare in etichetta la rappresentazione della zona geografica di origine e il testo, una grafica o un simbolo che si riferiscono allo Stato membro e/o regione in cui è situata l’area geografica di origine.

 

Dop e Igp – ruolo dei produttori.

Vengono rafforzati il ruolo e le responsabilità dei gruppi di domanda di registrazione di nomi per quanto riguarda il monitoraggio, promozione e comunicazione; la possibilità di programmare i volumi dell’offerta delle Dop e Igp (concessa nel pacchetto latte per i prodotti trasformati a base di latte) non è prevista in questo regolamento ma è stata trasferita nelle discussioni sulla Pac.

 

Dop e Igp – definizione di “Fasi di produzione”.

Vengono confermate le definizioni contenute nel Reg. 510 ora in vigore, laddove per “produzione” si intende “la produzione, la trasformazione e l’elaborazione”.

 

Dop e Igp – azioni amministrative e giuridiche per prevenire o fermare l’uso improprio delle denominazioni.

Viene rafforzata la protezione delle denominazioni Dop/Igp anche quando eese sono utilizzate come ingrediente.

 

Dop e Igp – controllo ex ufficio.

È stato finalmente chiarito l’obbligo del “controllo ex ufficio”, per cui gli Stati membri dovranno mettere in atto le necessarie azioni amministrative e giuridiche sul proprio territorio, volte a prevenire o fermare l’uso improprio delle indicazioni geografiche.


Dop e Igp – procedura di opposizione sulla registrazione.

In generale, per le Dop, le Igp e le Stg, una volta ricevuto dalle autorità nazionali una richiesta di registrazione, la Commissione ha 2 mesi per provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. In seguito alla pubblicazione, gli Stati membri o i Paesi terzi interessati hanno 3 mesi per presentare opposizione. Qualora la Commissione europea riceva un avviso di opposizione, deve subito trasmetterlo alle autorità nazionali che hanno presentato la richiesta di registrazione. Dopo l’invio dell’avviso di opposizione, l’opponente avrà 2 mesi per presentare dichiarazione di opposizione motivata. Da quel momento, se la Commissione riterrà la motivazione fornita ammissibile, ha 2 mesi per convocare le parti interessate e, in un limite temporale di 3 mesi (prorogabile fino a 6), attenderà gli esiti delle consultazioni. Le decisioni finale della Commissione sull’iscrizione o la non iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni protette avverrà tramite atti di esecuzione.

 

Stg

Il campo di applicazione del sistema rimane aperto ai prodotti primari (e non più ai soli prodotti trasformati, come richiesto dalla Commissione), purché presenti sul mercato da almeno 30 anni. La Commissione potrà definire, mediante atti delegati, le condizioni di deroga per determinati prodotti o piatti pronti. Le Stg attualmente registrate senza riserva di nome (è il caso della mozzarella e della pizza napoletana Stg), potranno continuare a essere utilizzate fino a 10 anni dall’entrata in vigore delle nuovo regolamento sulla qualità. Tuttavia, entro 3 anni dall’entrata in vigore, agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di presentare alla Commissione l’elenco di quelle che intende mantenere anche dopo il termine dei 10 anni (così detta “procedura semplificata”) e, in questo caso, la Commissione entro due mesi, sarà tenuta a pubblicare l’elenco ricevuto nella Gu dell’Ue, contro il quale entro tre mesi c’è la possibilità di presentare una dichiarazione di opposizione. Prima di avviare la procedura a livello Ue, lo Stato membro deve però aver avviato la procedura di opposizione a livello nazionale.

L’auspicio è che ora il nuovo regolamento possa costituire uno strumento reale per la costruzione di una politica della qualità più efficace, capace di comunicare al consumatore in modo trasparente gli elementi di distintività della qualità dei prodotti italiani, come da tempo sostiene la Coldiretti: solo in questo modo sarà possibile, per le imprese agricole, combattere la crisi, la concorrenza mondiale e la concentrazione del potere contrattuale nel settore della distribuzione. (fonte: Con i piedi per terra)

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