CHIEDERE AI FORNITORI CERTIFICAZIONI SUL CORONAVIRUS DIVENTA PRATICA SLEALE

Nel decreto legge N. 9 del 2 marzo scorso riguardo le misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19) nell’articolo 33 si specificano i dettagli relativi alle misure per il settore agricolo. In particolare al comma 4 si spiega come “costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori (…) la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi”. Per chi non rispetta le regole sono previste anche pesanti sanzioni che variano da 15 mila a 60 mila euro.

Qui sotto riportiamo per completezza il testo dell’intero articolo 33.

 

Art. 33

                   Misure per il settore agricolo

  1. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva  alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
  1. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato  di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni  di  euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti i criteri e le modalita’ di concessione dei mutui.
  1. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione delle  frodi  dei  prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione  delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689. All’accertamento delle  medesime  violazioni  l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato.  Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo stato di previsione del  Ministero per  le politiche agricole alimentari e forestali per il  finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
  1. Agli oneri derivanti dal comma  2,  si  provvede ai  sensi dell’articolo 36.

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