PRATICHE SLEALI, ATTIVATA LA PAGINA DEL MIPAAF: ECCO COME FUNZIONA

Attivata, questa mattina, la pagina del sito Mipaaf dedicata all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019 sul contrasto alle pratiche commerciali sleali che prevede l’introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea per le vittime di abusi di posizioni dominanti dal punto di vista commerciale, come spesso (per usare un eufemismo) accade tra produttori agricoli e mondo della distribuzione a cominciare dalla durata minima degli accordi di 12 mesi e il divieto delle vendite sottocosto.
Sono fatte salve (e quindi autorizzate dal legislatore) quelle pratiche che, sia pure sleali, sono concordate in termini chiari e univoci dalle parti (fornitore e acquirente).
L’ICQRF, la cosiddetta Antifrodi, è l’Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali, sia lungo la filiera che in fase di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, il fornitore può comunque annullare unilateralmente il contratto con un preavviso di 30 giorni; mentre entrambe le parti possono modificarne il contenuto in corso di esecuzione.
L’elenco delle pratiche sleali è indicato in maniera dettagliata e prevede che gli accordi debbano essere scritti. Sono equiparati ad essi anche quelli di spedizione conclusi tra cliente e acquirente; mentre sono fatti salvi, in difetto di intesa documentabile per iscritto, gli accordi quadro conclusi dalle associazioni categoria au quali si può sempre e comunque riviare.
Il Decreto non si applica, invece, in caso di vendita diretta tra produttore e consumatore.
Tutti i contratti di fornitura in essere devono essere adeguati alla norma, entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
Il fornitore (sia esso un singolo imprenditore agricolo, un’OP o un’associazione di categoria) per denunciare una pratica sleale deve scaricare, dalla pagina web, il modulo di denuncia e quello di sintesi che va allegato.
Il modulo di denuncia è suddiviso in due parti. La prima, molto dettagliata che individua il denunciante e i motivi della denuncia, ed una, più sintetica, con i dati essenziali del retailer verso cui la denuncia è sporta.
Fondamentale: i moduli vanno compilati in maniera precisa dal momento che le informazioni indicate in essi costituiscono elementi essenziali dell’istanza di intervento, in mancanza dei quali la denuncia è nulla.
Anche nei casi in cui i moduli risultino integralmente compilati, l’ICQRF potrà richiedere, comunque, di fornire notizie ed elementi integrativi e di esibire documenti utili alla valutazione delle richieste.
È richiesta la perfetta leggibilità dei documenti allegati ma il Decreto, su questo punto, non specifica le conseguenze di una mancanza di leggibilità del testo.
Qualora si intendano denunciare più pratiche sleali, anche se poste in essere da uno stesso operatore, si chiede di effettuare, per chiarezza della descrizione delle fattispecie, più denunce separate.
Il modulo di denuncia, provvisto di tutti gli allegati richiesti, e sottoscritto da uno o più legali rappresentanti dell’impresa (o da soggetti muniti di procura speciale), deve essere inviato alla casella di posta elettronica pratichesleali@politicheagricole.it che, si segnala, non è una pec, e quindi non è equiparabile, in senso giuridico, ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Mariangela Latella

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
PER ESSERE AGGIORNATO OGNI GIORNO SULLE NOTIZIE DI SETTORE

L'iscrizione è quasi completata... Ora dobbiamo solo verificare il tuo indirizzo email, e per farlo ti abbiamo mandato un messaggio con un link di conferma.