PRATICHE SLEALI, LA FORMA DEI CONTRATTI DI CESSIONE: LE REGOLE E LE ECCEZIONI

Come è noto, nell’ambito della filiera agroalimentare la globalizzazione dei mercati ha accentuato l’asimmetria nelle relazioni contrattuali che intercorrono tra produttori, intermediari, trasformatori e Grande Distribuzione.

Il processo, nell’arco di qualche lustro, ha determinato in capo ai soggetti deboli della filiera la compressione dei prezzi di vendita, dei margini di guadagno e l’accettazione di pratiche commerciali gravose. A livello europeo, il fenomeno sembra causare al settore, annualmente, danni per oltre 10 miliardi di euro. Per contrastarlo, il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno adottato la Direttiva n. 2019/633 al fine di fornire un quadro comune ai Paesi dell’Unione, garantire parità di condizioni e cercare di assicurare una corretta e trasparente gestione della filiera.
Il nostro Paese ha dato attuazione alla Direttiva in esame attraverso il D. Lgs. 198/2021. Il provvedimento ha, conseguentemente, introdotto una serie di norme finalizzata alla tutela dei soggetti deboli della filiera per porli al riparo dall’imposizione di prezzi e di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Alcune di queste norme impongono, tuttavia, in capo alle imprese del settore, adempimenti burocratici di un certo rilievo, la cui inosservanza è sanzionata severamente. In particolare, il decreto stabilisce prescrizioni di forma e di contenuto della cui violazione rispondono entrambi i contraenti. Il mancato rispetto delle prescritte formalità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato (realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento), con un minimo di 2 mila euro. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto.

La forma contrattuale
Secondo quanto disposto dall’art 3, co. 2 del decreto in esame, iI contratto di cessione dei prodotti agricoli deve essere obbligatoriamente perfezionato in forma scritta, anteriormente alla consegna: ogni pattuizione o clausola contrattuale contraria è da considerare nulla. La prescrizione della forma scritta, quale elemento costitutivo del contratto, risponde all’esigenza di richiamare l’attenzione delle parti sull’importanza dell’atto e di garantire che lo stesso contenga i dati necessari per potergli dare piena certezza.
La rigidità del principio, che mal si concilia con la prassi operativa di molti settori del comparto, pare tuttavia essere temperata dal successivo comma 3 che testualmente dispone: “L’obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 (n.d.r.: durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo fisso o determinabile, modalità di consegna e pagamento) siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.”
L’interpretazione strettamente letterale dell’articolo parrebbe rendere residuale la possibilità di far ricorso a forme equipollenti, in quanto presupporrebbe la previsione compiuta degli elementi contrattuali già nell’accordo quadro. Tuttavia, la definizione stessa di accordo quadro e una lettura sistematica dell’intero testo, paiono attribuire alle parole usate dal legislatore un significato più ampio rispetto a quello che deriverebbe dalla sola analisi linguistica della disposizione normativa.
Se le cose stanno così, si può ritenere assolto l’obbligo della forma scritta qualora gli elementi contrattuali siano riportati nei documenti di trasporto, di consegna, nella fattura, nell’ordine di acquisto a condizione, però, che sia stato stipulato in precedenza un accordo quadro che rappresenti il testo base sul quale si innesta e trae giustificazione la successiva documentazione.

In questo contesto ci si chiede se l’accettazione del contratto può essere confermata anche tramite fatti concludenti, cioè tramite consenso manifestato attraverso un comportamento diretto in modo inequivocabile all’accettazione di una proposta. La risposta al quesito pare positiva, se si è in presenza sia di un accordo quadro, sia di una proposta scritta ed entrambi i documenti, complessivamente, riportino tutti gli elementi essenziali richiesti dal legislatore.
Ad analoga conclusione pare possibile pervenire nel caso vi sia un accordo quadro, una proposta verbale e la conferma d’ordine espressa in un documento di consegna.

Esclusioni

Sfuggono alle prescrizioni di forma innanzi esaminate le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.

Gualtiero Roveda
Avvocato, esperto Diritto di impresa e del lavoro

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