PRATICHE SLEALI: CERTA GDO NON RISPETTA I TERMINI DI PAGAMENTO. OCCORRE VIGILARE

La Direttiva (UE) 2019/633, che ha introdotto un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, è stata recepita in Italia dal D. lgs. 198/21.

Per i contratti in corso al 15 dicembre 2021, giorno di entrata in vigore della normativa, era previsto un periodo transitorio di sei mesi. Dal 15 giugno 2022 la nuova disciplina trova, pertanto, compiuta applicazione.

Dall’entrata in vigore di una normativa tanto decantata e che prevede sanzioni severe, ci si sarebbe aspettati, quanto meno, il rispetto dei requisiti di forma imposti alla contrattualistica e dei termini di pagamento, in quanto elementi di immediata evidenza in caso di controllo da parte degli organi ispettivi. Eppure, così non è. Alcune imprese della GDO sembrano impermeabili alle nuove disposizioni, al pari di quanto avveniva con l’art. 62 del D.L. 1/2012.

Grandi sono il disappunto e il danno in capo ai fornitori diligenti i quali, da un lato si son visti caricare di oneri burocratici, dall’altro sono stati penalizzati sotto il profilo economico-finanziario. I termini di pagamento sono stabiliti in 30 giorni per i prodotti deperibili e in 60 giorni per quelli non deperibili. Per stabilire il momento effettivo in cui dev’essere corrisposto il prezzo, occorre prendere in considerazione, alternativamente, il successivo tra questi due momenti: la data di consegna o il momento di determinazione del prezzo.

Se il prodotto viene consegnato senza che sia stato stabilito il corrispettivo, i termini iniziano a decorrere da quando questo viene determinato. Tale momento può coincidere con la pubblicazione del listino dei prezzi settimanali o con l’emissione della fattura. Se il prezzo è, invece, concordato prima dell’avvenuta consegna del prodotto, il termine per il pagamento decorre dal giorno della consegna. Nel caso di prestazioni con consegna su base periodica, i termini di pagamento decorrono dall’ultima consegna effettuata nel periodo convenuto, che in ogni caso non può essere superiore al mese, oppure dal giorno in cui viene determinato il prezzo del prodotto, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Ora è chiaro che se un’impresa paga i propri fornitori nei termini di legge e viene a sua volta pagata in tempi più lunghi si trova inevitabilmente a fronteggiare problemi di cassa più o meno gravi a seconda dell’esposizione finanziaria. La bassa marginalità con la quale le imprese operano e l’aumento dei tassi bancari rendono la questione particolarmente grave. Tipico caso di eterogenesi dei fini: si persegue un obiettivo, ma si realizza l’opposto.

È opinione condivisa che l’art. 62 avesse tutti i requisiti per avversare il fenomeno delle pratiche sleali che pare causare al settore, ogni anno, danni per circa 350 milioni di euro. La norma non ha tuttavia sortito gli effetti attesi a causa della mancanza di denunce e controlli. Le ragioni che hanno determinato la mancanza di denunce da parte di operatori, vessati da pratiche negoziali inique, sono di immediata evidenza e si sostanziano nel comprensibile timore di subire ritorsioni commerciali. La motivazione dei mancati controlli è, invece, più complessa ed è da ricondurre a incertezze interpretative della normativa, accentuate dalla lettura che ne hanno dato MIPAAF, MISE e AGCM. Per ovviare a quest’ultimo problema il legislatore ha individuato adesso l’ICQRF quale autorità nazionale di contrasto deputata all’attività di vigilanza. È una struttura che avendo conoscenza specifica dei rapporti negoziali all’interno del comparto è sicuramente in grado di intervenire molto più efficacemente dell’AGCM. L’Autorità può anche avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Posto che per gli operatori, in pratica, nulla è cambiato, l’unica speranza è che l’Autorità in questione vigili concretamente sul rispetto sostanziale del provvedimento. Conoscendo la struttura si può essere fiduciosi. Il D.lgs. 198/21 stabilisce, inoltre, che l’ICQRF evidenzi regolarmente – sull’apposita sezione del sito internet del MIPAAF – i provvedimenti sanzionatori inflitti per le violazioni riscontrate. È anche prevista la pubblicazione di una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del decreto, con l’indicazione delle denunce ricevute e del numero delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Si potrà in questo modo monitorare l’efficacia dell’azione di contrasto.

Gualtiero Roveda

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