DECRETO AIUTI QUATER: LA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE È ALTERNATIVA ALLA FRUIZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

E’ entrato in vigore il 19 novembre il decreto Aiuti quater n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” con alcune misure di interesse per le imprese dell’ortofrutta.

Innanzitutto il credito d’imposta a favore delle imprese per acquisto energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022. L’articolo 1 prevede (comma 1) l’estensione, al mese di dicembre 2022, di tutti i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1 del decreto legge cd Aiuti ter, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Si tratta, in particolare, tanto delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, quanto di quelle non rientranti nella tradizionale definizione di imprese energivore e gasivore. Per queste ultime si ricorda che il credito d’imposta, per il mese di dicembre, è confermato nelle seguenti percentuali: per l’energia elettrica: credito di imposta nella misura del 30%. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; •per il gas naturale: credito di imposta del 40%. Le imprese beneficiarie sono tutte le imprese “non gasivore”.

Con la successiva disposizione (comma 3) viene confermato che tutti i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2023 (in luogo della precedente scadenza fissata per il 31 marzo 2023)… Resta la disposizione che prevede che i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Parimenti confermate (comma 4) le vigenti disposizioni sulla cessione dei crediti. Viene precisato che i crediti riferiti al terzo trimestre e al quarto trimestre 2022 sono utilizzabili dal cessionario entro la data del 30 giugno 2023. Viene, da ultimo, confermata la necessità che i beneficiari dei crediti d’imposta riferiti al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, debbano inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Rispetto alla originaria data del 16 febbraio 2023, il nuovo decreto proroga il termine della comunicazione al 16 marzo 2023.

Quanto alla rateizzazione delle bollette L’articolo 3 concede la facoltà alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per i consumi energetici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Va evidenziato che l’adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti (vale a dire l’ultimo trimestre dell’anno in corso), alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto in commento e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La rateizzazione può essere richiesta solo per gli importi riferiti alla componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzata per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. La proposta di rateizzazione deve contenere l’ammontare degli importi dovuti dall’impresa, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato – che non può superare il tasso di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata – le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

(fonte: Fruitimprese)

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