Scatta l’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Lo rende noto la Coldiretti sottolineando l’entrata in vigore il 5 aprile del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017. Una norma – sottolinea la Coldiretti – per consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia, sostenuta dai consumatori che per l’84% ritengono fondamentale conoscere, oltre all’origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione, secondo la consultazione on line del Ministero delle Politiche Agricole.
Con l’obbligo arrivano anche sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2mila euro a 15mila euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti. Se l’operatore del settore alimentare disponga di più stabilimenti, è consentito – spiega la Coldiretti – indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (es. ristoranti, mense) o all’azienda che effettua un’altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento.