Per valutare lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 198/2021 emanato per contrastare le pratiche sleali nel commercio agroalimentare, si dispone al momento della “Relazione attività di contrasto alle pratiche sleali, 2022” dell’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), riconosciuto come autorità di contrasto, e del prospetto delle sanzioni irrogate tra novembre 2023 e marzo 2024 pubblicato sul sito del MASAF. Il rapporto, dopo aver illustrato l’attività di approfondimento di alcune disposizioni del testo di legge, informa che l’attività di contrasto svolta su specifica denuncia nel 2022 è stata molto limitata (n. 3). Tutte rivolte ad acquirenti del settore ortofrutta, di cui una archiviata perché esulava dall’applicazione del decreto, la denuncia di un’altra riguardava il mancato rispetto dei termini di pagamento e la terza di alcuni impegni contrattuali presi dalla parte acquirente. L’attività di iniziativa svolta direttamente dall’ICQRF, a partire da giugno 2022, si è realizzata con 139 controlli, mediante i quali sono stati verificati 76 operatori, e si è conclusa con 15 contestazioni amministrative.
Come scrive ICQRF le violazione accertate riguardavano la carenza di contratti scritti, pagamenti oltre i termini, restituzione di merce invenduta senza il pagamento in favore del venditore. In base al prospetto delle sanzioni pubblicato sul sito del MASAF, tra il 2 novembre 2023 e l’8 marzo 2024 le ordinanze che comminano sanzioni agli acquirenti per pratiche sleali sono state 21, di cui 1 ai Supermercati Martinelli di Euro 9474,00, per violazione dell’art. 3, comma 2; 4 a Eataly s.p.a. di complessivi Euro 5562,61 per violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) ; 16 a Italatte s.r.l di complessivi Euro 537297,28 tutte per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d). Si può rilevare che la ragione dell’ordinanza a carico dei Supermercati Marinelli è motivata dalla assenza di atto scritto del contratto di cessione o dalla mancanza di elementi essenziali: durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento; per Eataly s.p.a dal versamento del corrispettivo per prodotti agricoli e alimentari deperibili oltre sessanta giorni dalla consegna oppure oltre sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento; per Italatte s.r.l. tutte le 16 ordinanze sono motivate dalla “modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei beni”.
Particolare risalto sulla stampa ha avuto il ricorso presentato dalla Coldiretti; il decreto consente infatti che venga presentato anche de organizzazioni di rappresentanza dei venditori, che ha denunciato Italatte s.r.l., la società che Lactalis ha costituito in Italia per l’acquisto di latte e altre materie prime e semilavorati lattiero-caseari, diventando il primo acquirente di latte nazionale. A differenza di quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, l’ordinanza che commina la pena non è motivata dall’art. 5, comma 1, lettere b), che tra le altre pratiche sleali comprende “l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione”, ma dalla modifica unilaterale da parte dell’acquirente o del fornitore delle condizioni del contratto di cessione. Altro punto che la documentazione resa disponibile dal MASAF non chiarisce è se, oltre il ricorso presentato da Coldiretti, le altre 15 ordinanze sono state emesse a fronte di ricorsi presentati da singoli venditori, come pare sia avvenuto. Al momento la controversia tra Italatte s.r.l. e ICQRF è ancora sospesa, in quanto Italatte s.r.l. si è riservata di ricorrere contro le ordinanze che l’hanno condannata per pratica sleale.
Corrado Giacomini
*economista agrario
IL PUNTO SULLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI. MANCANO LE DENUNCE, SOLO 3 NEL 2022
Per valutare lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 198/2021 emanato per contrastare le pratiche sleali nel commercio agroalimentare, si dispone al momento della “Relazione attività di contrasto alle pratiche sleali, 2022” dell’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), riconosciuto come autorità di contrasto, e del prospetto delle sanzioni irrogate tra novembre 2023 e marzo 2024 pubblicato sul sito del MASAF. Il rapporto, dopo aver illustrato l’attività di approfondimento di alcune disposizioni del testo di legge, informa che l’attività di contrasto svolta su specifica denuncia nel 2022 è stata molto limitata (n. 3). Tutte rivolte ad acquirenti del settore ortofrutta, di cui una archiviata perché esulava dall’applicazione del decreto, la denuncia di un’altra riguardava il mancato rispetto dei termini di pagamento e la terza di alcuni impegni contrattuali presi dalla parte acquirente. L’attività di iniziativa svolta direttamente dall’ICQRF, a partire da giugno 2022, si è realizzata con 139 controlli, mediante i quali sono stati verificati 76 operatori, e si è conclusa con 15 contestazioni amministrative.
Come scrive ICQRF le violazione accertate riguardavano la carenza di contratti scritti, pagamenti oltre i termini, restituzione di merce invenduta senza il pagamento in favore del venditore. In base al prospetto delle sanzioni pubblicato sul sito del MASAF, tra il 2 novembre 2023 e l’8 marzo 2024 le ordinanze che comminano sanzioni agli acquirenti per pratiche sleali sono state 21, di cui 1 ai Supermercati Martinelli di Euro 9474,00, per violazione dell’art. 3, comma 2; 4 a Eataly s.p.a. di complessivi Euro 5562,61 per violazione dell’art. 4 comma 1, lett. b) ; 16 a Italatte s.r.l di complessivi Euro 537297,28 tutte per violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d). Si può rilevare che la ragione dell’ordinanza a carico dei Supermercati Marinelli è motivata dalla assenza di atto scritto del contratto di cessione o dalla mancanza di elementi essenziali: durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento; per Eataly s.p.a dal versamento del corrispettivo per prodotti agricoli e alimentari deperibili oltre sessanta giorni dalla consegna oppure oltre sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento; per Italatte s.r.l. tutte le 16 ordinanze sono motivate dalla “modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei beni”.
Particolare risalto sulla stampa ha avuto il ricorso presentato dalla Coldiretti; il decreto consente infatti che venga presentato anche de organizzazioni di rappresentanza dei venditori, che ha denunciato Italatte s.r.l., la società che Lactalis ha costituito in Italia per l’acquisto di latte e altre materie prime e semilavorati lattiero-caseari, diventando il primo acquirente di latte nazionale. A differenza di quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini, l’ordinanza che commina la pena non è motivata dall’art. 5, comma 1, lettere b), che tra le altre pratiche sleali comprende “l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione”, ma dalla modifica unilaterale da parte dell’acquirente o del fornitore delle condizioni del contratto di cessione. Altro punto che la documentazione resa disponibile dal MASAF non chiarisce è se, oltre il ricorso presentato da Coldiretti, le altre 15 ordinanze sono state emesse a fronte di ricorsi presentati da singoli venditori, come pare sia avvenuto. Al momento la controversia tra Italatte s.r.l. e ICQRF è ancora sospesa, in quanto Italatte s.r.l. si è riservata di ricorrere contro le ordinanze che l’hanno condannata per pratica sleale.
Corrado Giacomini
*economista agrario
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