L’Unione Europea e la Repubblica del Cile hanno recentemente raggiunto un nuovo Accordo commerciale interinale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE a dicembre 2024, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2025. Tra i pilastri su cui poggiano le garanzie date agli agricoltori, come riportato da Italia Oggi vi è anzitutto la protezione totale e reciproca per 234 bevande e prodotti alimentari tipici (indicazioni geografiche), con la possibilità di aggiungerne altri in futuro. Ma anche la tutela giuridica per i diritti di proprietà intellettuale delle imprese dell’Ue e un giro di vite alle violazioni del diritto d’autore. La costruzione di catene di approvvigionamento alimentare più sostenibili e resilienti. Il contrasto all’Italian sounding, con quote d’import e tariffe modulari in dogana per difendere le produzioni agroalimentari dell’Ue più a rischio.
Il nuovo accordo, noto come Ita, viene definito dagli uffici europei «di importanza geopolitica fondamentale». Firmato il 13/12/2023, è stato ratificato pochi giorni fa dal paese sudamericano.
Secondo Bruxelles, per le comunità agricole europee sarà più facile accedere al mercato cileno e vendere i loro prodotti ai 20 milioni di consumatori; i cileni hanno il secondo reddito pro capite più elevato in America Latina. L’intesa prescrive 162 liste tariffarie, soprattutto sui prodotti agricoli. Ma queste, dopo un periodo transitorio che durerà al massimo sette anni, verranno liberalizzate. Altre 34 liste, invece, decadono subito: la liberalizzazione tocca cereali e alcuni oli vegetali. Vengono esentati dalla liberalizzazione i prodotti più sensibili, tra cui alcuni tipi di frutta e verdura, come aglio, succo di mela, succhi d’uva e l’olio d’oliva.
Nello specifico, come riportato da Mercato Globale, il nuovo accordo apporterà nuove modalità di certificazione dell’origine preferenziale: saranno eliminate le vecchie certificazioni, come i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura legate al precedente accordo UE-Cile. La preferenza tariffaria sarà basata esclusivamente su dichiarazioni di origine o sulla conoscenza diretta da parte dell’importatore. Inoltre, vengono introdotte nuove regole per le merci stoccate e in transito. Le merci infatti che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano in transito, in deposito temporaneo, in zone franche o in magazzino, potranno beneficiare del trattamento preferenziale solo se accompagnate da dichiarazioni di origine conformi al nuovo sistema. Infine, l’accordo prevede l’adozione del sistema REX (Registered Exporter System). Il numero REX sostituirà il precedente numero di Esportatore Autorizzato per gli esportatori dell’UE e le spedizioni di valore superiore a 6.000 euro dovranno riportare il numero REX all’interno delle dichiarazioni di origine.