PRATICHE SLEALI: SOLO TRE DENUNCE NEL 2022. I CONTROLLI DELL’ ICQRF

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/633, contiene norme dirette al contrasto di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare.

L’ICQRF (ex Repressione frodi), in veste di autorità nazionale di contrasto, è responsabile dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo e dell’irrogazione delle relative sanzioni. Per quanto riguarda l’attività svolta nel 2022 dall’ICQRF su specifica denuncia ai sensi dell’art. 8 del decreto n.198/21, è pervenuto, nel 2022, un numero molto limitato di denunce (n. 3) – informa la relazione pubblicata dal MASAF –  tutte rivolte ad acquirenti del settore ortofrutta, che sono state prese in carico dall’ICQRF “e in due casi sono in corso di istruttoria e accertamento, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa”.

In un caso l’ICQRF ha archiviato la denuncia perché la fattispecie esula dall’ambito di applicazione del decreto legislativo sulle pratiche sleali. Nello specifico gli ispettori hanno appurato che l’impresa acquirente segnalata risulta sconosciuta o comunque irrintracciabile presso la sede amministrativa indicata nei documenti. Presso la sede operativa, invece, risiede un’altra società che dichiara di non conoscere la ditta denunciata. Ulteriori accertamenti in merito sono stati eseguiti confermando l’impossibilità di rintracciare tale ditta. Il fatto segnalato è stato considerato non attinente alle fattispecie illecite annoverate nel decreto bensì ad una condotta suscettibile di valutazione penale per truffa, delitto procedibile a querela di parte. Il denunciante è stato tempestivamente informato dall’Unità pratiche sleali ICQRF su tali aspetti.

Le altre denunce sono state istruite dall’ICQRF con conseguente informativa al denunciante. In un caso la segnalazione di pratiche sleali è relativa ai termini di pagamento. Un fornitore lamenta il mancato pagamento a fronte di alcune forniture di frutta. Da un primo approfondimento gli ispettori hanno verificato che in effetti la maggior parte delle fatture non risultano essere state pagate secondo quanto concordato nel contratto e comunque nel rispetto dei termini previsti. Oltretutto, successivamente al termine di pagamento scaturito dall’invio delle rispettive fatture elettroniche, la ditta acquirente ha interrotto qualunque forma di dialogo con la ditta fornitrice. In un altro caso una azienda agricola fornitrice ha segnalata la fattispecie di pratiche sleali di cui all’articolo 4 ed ulteriori condotte vietate a norma dell’articolo 5, come l’adozione di ulteriori condotte commerciali sleali che risultino tali anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, da parte di una azienda di trasformazione. La controversia riguarda il venire meno della parte acquirente ad alcuni impegni presi in un momento successivo alla raccolta e all’immagazzinamento dei prodotti agricoli. A motivo di tale inadempienza sono state apportate dichiarazioni di carenze qualitative che in fase di controperizia non sono risultate confermate. La ditta fornitrice ha denunciato tra l’altro la richiesta da parte della ditta acquirente di somme risarcitorie per le spese di immagazzinamento, trasporto e mancata commercializzazione di quota delle partite già ricevute e stoccate da diverso tempo nei propri magazzini. Gli ispettori dell’ICQRF “sono al lavoro per verificare la documentazione inerente all’accordo commerciale in essere tra le parti e dei documenti allegati alla segnalazione allo scopo di verificare ed eventualmente procedere alla contestazione delle fattispecie denunciate”.

Su iniziativa dell’ICQRF sono stati controllati  27 operatori distribuiti lungo la filiera del settore ortofrutticolo, totalizzando 29 sopralluoghi ed acquisendo 103 contratti di cui 14 accordi quadro. Inizialmente, l’attività di verifica si è concentrata nell’identificazione dei produttori ortofrutticoli maggiormente rappresentativi, selezionando molteplici organizzazioni di produttori, le quali conferiscono a piattaforme distributive all’ingrosso e centri di intermediazione. Per i rapporti commerciali presi in esame, tali ditte si qualificavano sia come acquirenti che come fornitori. Durante le ispezioni – informa la Relazione – è stata richiesta l’esibizione di accordi quadro, contratti di cessione e documenti contabili relativi all’accredito degli importi fatturati. In questa fase non sono emersi comportamenti commerciali sleali nei confronti dei fornitori. In seguito, sono state analizzate le relazioni commerciali con alcuni acquirenti delle ditte sopra menzionate. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso il settore distributivo, ispezionando due operatori della grande distribuzione organizzata appartenenti alla categoria dei discount. La verifica della documentazione fiscale ha evidenziato, per uno dei due acquirenti, problematiche di ritardi nei pagamenti, sia per prodotti deperibili che non deperibili. Di conseguenza, è stata elevata una contestazione per il mancato rispetto dei termini massimi di pagamento stabiliti dal decreto. Nell’approfondire l’analisi dei rapporti commerciali in essere, è stata inoltre riscontrata la pratica esercitata da parte di un acquirente di restituire al fornitore, in assenza di accordi in tal senso, quantità di prodotti rimasti invenduti senza corresponsione di alcun pagamento o con l’indebita pretesa di recupero delle somme già liquidate al fornitore attraverso lo storno di pagamenti da corrispondere su altre forniture. Nel caso di specie è stata elevata una contestazione a carico dell’acquirente per il quale sono stati accertati tali comportamenti.

Nel complesso, così come rilevato nel settore del latte, anche nel settore dell’ortofrutta dall’analisi degli accordi quadro in essere tra fornitori e acquirenti è emerso, in molteplici casi, che una scontistica è applicata periodicamente dagli acquirenti sul fatturato e va ad erodere la marginalità dei fornitori. Anche in questo caso – conclude ICQRF – si ritiene necessario in futuro un approfondimento riguardo il prezzo di vendita al netto di tale scontistica e la valutazione di quali siano le condizioni di mercato o eventuali sbocchi alternativi per i fornitori.

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